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Il quesito del giorno - Slalom per la Tremonti ter

di Luca Gaiani

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14 luglio 2009

Vorremmo sapere quali sono gli investimenti che beneficiano della agevolazione Tremonti-ter. In particolare, l'agevolazione spetta per tutti gli acquisti di macchinari e apparecchiature o solo per quelli prodotti dalle imprese operanti in determinati settori economici? Stante l'assenza di specifiche condizioni nella norma, possono ritenersi agevolati anche gli acquisti di macchinari usati? E che regime va applicato a macchinari utilizzati dal rivenditore per finalità dimostrative (fiere, show room, eccetera)? Sono agevolabili gli investimenti realizzati mediante contratti di leasing oppure la detassazione spetta solo per quelli acquistati in proprietà? In caso affermativo, è possibile detassare i canoni maturati nel periodo luglio 2009-giugno 2010, anche per contratti stipulati anteriormente al 1 luglio 2009? Spetta l'incentivo sull'acquisto di macchinari il cui contratto (conferma d'ordine) è stato stipulato (con pagamento di un acconto) a maggio del 2009, che vengono consegnati a settembre 2009? E nel caso di un contratto stipulato a luglio di quest'anno con consegna del macchinario solo a ottobre 2010? Per un macchinario realizzato in appalto, qual è il momento di effettuazione dell'investimento?

Risposta
Il richiamo alla tabella Ateco, previsto dall'articolo 5 del decreto, solleva infatti notevoli dubbi sull'oggetto dell'incentivo, rischiando di generare trattamenti penalizzanti per apparecchiature del tutto simili, classificate però in altre parti dell'elenco. Altri quesiti riguardano il regime dei beni usati e il momento in cui l'investimento si considera realizzato.

A differenza delle precedenti agevolazioni Tremonti, che facevano genericamente riferimento al concetto di bene strumentale, quella introdotta dal Dl 78/09 individua ciò che può formare oggetto dell'investimento mediante un richiamo esclusivo all'elenco contenuto nella divisione 28 tabella Ateco delle attività economiche. Si tratta di macchinari di impiego generale che però, nonostante la definizione, non coprono tutti i beni di questo tipo utilizzati dalle imprese. Leggendo le altre parti della tabella, e soprattutto ricorrendo alle note illustrative dell'Istat, si scopre infatti che taluni beni strumentali che potrebbero apparire del tutto simili a quelli elencati nella voce 28 sono invece da considerare esclusi dall'incentivo in quanto richiamati in altri settori economici.

Il commento alla divisione 28 avverte che vi sono compresi i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Sono però esclusi da questo gruppo, e dunque non agevolabili, i prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), gli apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27).

Oltre all'irrilevanza, gà segnalata, degli acquisti di computer ed elaboratori elettronici, si può notare che sono, ad esempio, compresi nella nuova Tremonti i motori (diversi da quelli per veicoli) e le turbine, ma non i motori elettrici e i generatori (voce 27); vi rientrano poi gli utensili portatili a motore, ma non le apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (voce 25).

A parte i problemi interpretativi che si porranno per quantificare la detassazione nel modello Unico 2010, questa impostazione rischia di produrre discriminazioni tra imprese produttrici di macchinari che operano in settori economici differenti, tanto che potrebbe configurarsi l'esistenza di una sorta di aiuto di stato. Sarebbe dunque opportuno che, in sede di conversione, il Parlamento modifichi la norma consentendo la detassazione per qualsiasi acquisto di beni strumentali tranne quelli espressamente indicati.

Un ulteriore dubbio sollevato dai lettori riguarda la possibile detassazione degli acquisti di beni già utilizzati da altri. La risposta dovrebbe essere affermativa in quanto la norma attuale, a differenza delle precedenti leggi Tremonti, non prevede espressamente il requisito di novità dell'investimento. In ogni caso, riprendendo le interpretazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate con riguardo alla detassazione del 2002, andrebbero considerati nuovi anche i macchinari esposti nella show room del rivenditore e da questi utilizzati solo a fini dimostrativi (circolare 4/E/2002).

14 luglio 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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